La Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge n. 34/2026) è entrata ufficialmente in vigore il 7 aprile con l’intento di dare una spinta strutturale alla competitività del sistema produttivo italiano attraverso l’aggregazione.
Tra le misure di maggior rilievo fiscale contenute nel “Capo I”, spicca la reintroduzione del regime di sospensione d’imposta per le reti d’impresa.
L’articolo 1 della legge stabilisce che, per il triennio che va dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili d’esercizio non concorrerà alla formazione del reddito imponibile. L’agevolazione è rivolta alle imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete (ai sensi del Dl n. 5/2009) e che destinano tali utili al fondo patrimoniale comune o a un patrimonio destinato all’affare.
L’obiettivo è duplice: da un lato incentivare la patrimonializzazione delle reti, dall’altro orientare la liquidità verso investimenti produttivi condivisi che accrescano la capacità innovativa delle PMI.
La detassazione non è incondizionata. Per rendere effettivo il beneficio, le imprese devono rispettare un iter preciso:
- Accantonamento a riserva: gli utili devono essere accantonati in una specifica riserva di bilancio.
- Impiego temporale: le somme devono essere integralmente utilizzate entro l’esercizio successivo per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
- L’Asseverazione preventiva: novità fondamentale è l’obbligo di far asseverare il programma di rete preventivamente. Tale compito spetta a organismi rappresentativi dell’associazionismo imprenditoriale o, in via sussidiaria, a organismi pubblici individuati dal Ministero. L’asseverazione certifica la congruità degli investimenti rispetto agli obiettivi di crescita della rete.
Il beneficio fiscale opera entro un tetto massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa aderente. Restano però esclusi dal regime i contratti di rete che abbiano acquisito la soggettività giuridica.
Il legislatore ha previsto un severo regime di monitoraggio: l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei poteri di accertamento del Dpr n. 600/1973 e collaborando con gli organismi di asseverazione, vigilerà sulla reale attuazione degli investimenti. Se la riserva viene utilizzata per scopi diversi (fatta salva la copertura delle perdite) o se l’impresa recede dal contratto di rete, l’agevolazione decade con conseguente recupero d’imposta.
Sul piano operativo, l’incentivo è fruibile esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi. Un dettaglio tecnico non trascurabile riguarda il calcolo degli acconti: per evitare un eccessivo alleggerimento del gettito corrente, la legge prevede che gli acconti per i periodi d’imposta successivi debbano essere calcolati senza tener conto del beneficio (criterio della “imposta storica” virtuale).
La misura è finanziata con un plafond complessivo di 15 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029. Le modalità attuative definitive saranno delineate da un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, atteso entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, che definirà anche i requisiti specifici per gli organismi chiamati a rilasciare le asseverazioni.

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