Startup innovative e detrazioni fiscali 2026: il nodo dei 100.000 euro

9 Marzo 2026
Le detrazioni fiscali per chi investe in startup innovative nel 2026 offrono due alternative: il 30% sull’investimento fino a un milione di euro oppure il 65% su importi fino a 100.000 euro. Un chiarimento del MEF dell’ottobre 2025 ha però stabilito che le due agevolazioni non possono essere combinate sulla stessa operazione. La scelta tra i due regimi diventa quindi strategica, soprattutto per investimenti superiori ai 100.000 euro. In questo articolo analizziamo quando conviene il 65% e quando il 30%, il punto di pareggio tra le due opzioni e gli aspetti fiscali da valutare prima di investire nel capitale di una startup innovativa.

A fine ottobre 2025, durante un question time parlamentare, il Ministero dell’Economia ha sciolto un dubbio che lasciava perplessi molti investitori e professionisti del settore. La questione riguarda il coordinamento tra due diversi meccanismi di agevolazione previsti dalla normativa italiana per chi decide di puntare sul capitale di rischio delle imprese innovative.

Detrazione IRPEF 30% o 65%: le due opzioni per startup innovative

Il sistema fiscale italiano offre agli investitori privati due strade distinte per ottenere sgravi fiscali quando decidono di sostenere una startup innovativa. Entrambe le opzioni trovano fondamento nel Decreto Legge 179 del 2012, pietra miliare della regolamentazione delle imprese innovative nel nostro Paese.

La prima possibilità consente di recuperare il 30% dell’importo investito attraverso una detrazione dall’IRPEF dovuta. È percorribile per investimenti anche molto consistenti, fino a un milione di euro all’anno; in termini pratici, chi investe il massimo può ottenere uno sconto fiscale fino a 300.000 euro.

Questa agevolazione è disciplinata dall’articolo 29 del decreto citato ed è stata pensata per attrarre capitali privati verso l’ecosistema delle startup, riducendo il rischio percepito attraverso un sostanziale ritorno fiscale.

La seconda strada, introdotta per la prima volta con il Decreto Rilancio del 2020 e aggiornata dalla Legge 193/2024, alza la percentuale al 65% ma restringe significativamente il campo d’azione: l’investimento massimo agevolabile scende a 100.000 euro per anno fiscale. Chi sceglie questa via può quindi recuperare al massimo 65.000 euro.

L’articolo 29-bis del medesimo decreto legge prevede questa versione “potenziata” dell’incentivo, con l’obiettivo di stimolare in particolare gli investimenti di taglio medio-piccolo, tipici dei business angel e degli investitori privati non istituzionali.

Entrambe le agevolazioni richiedono che l’investimento venga mantenuto per almeno tre anni e che la società beneficiaria mantenga i requisiti di startup innovativa previsti dalla legge.

Detrazione 30% e 65% startup: si possono combinare?

Sebbene investire in una startup innovativa sia fiscalmente vantaggioso, fino all’autunno scorso un’incognita frenava i grandi capitali: il trattamento della quota eccedente i centomila euro.

Fino all’autunno scorso, la questione era interpretata in modi diversi:

Tesi 1 – combinazione possibile

Secondo alcuni interpreti, l’investitore avrebbe potuto applicare il 65% sui primi centomila euro e poi “scalare” al 30% sulla parte rimanente. Con questa logica, investendo 200.000 euro si sarebbero ottenuti 65.000 euro di detrazione (sul primo blocco) più 30.000 euro (sul secondo), per un totale di 95.000 euro.

Tesi 2 – scelta secca

Altri professionisti sostenevano invece che occorresse scegliere una sola delle due agevolazioni per l’intera operazione finanziaria. Con questa lettura, investendo 200.000 euro si poteva optare o per il 65% (ottenendo però solo 65.000 euro, applicati sul massimale dei primi 100.000) oppure per il 30% sull’intero importo (ottenendo 60.000 euro).

La differenza pratica non è banale: nel primo caso si otterrebbero 95.000 euro di sconto fiscale, nel secondo “solo” 60.000 euro scegliendo la via più conveniente.

La risposta del MEF: scelta obbligatoria

Durante la seduta del 29 ottobre 2025 della VI Commissione Finanze della Camera, la sottosegretaria all’Economia Lucia Albano ha fornito la posizione ufficiale del Ministero, rispondendo a un’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Gebhard.

La linea confermata è quella più restrittiva: le due agevolazioni sono alternative in senso assoluto. Non è possibile “mescolare” le percentuali sulla stessa operazione di investimento.

Il fondamento di questa interpretazione risiede in due atti normativi e interpretativi:

  1. il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2020 (articolo 1, comma 5) stabilisce espressamente che l’agevolazione è alternativa a quella al 30% e “non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria” (la percentuale elevata dal 50% al 65% dalla Legge 193/2024 a decorrere dal 1° gennaio 2025)
  2. l’Agenzia Entrate, nella Circolare n. 19/E del 2021, ha ribadito questo principio di non cumulabilità, chiarendo che la scelta va operata a monte dell’investimento

La ratio di questa impostazione è evitare che il sistema di incentivi diventi eccessivamente generoso per gli investimenti di fascia medio-alta, concentrando invece il beneficio maggiore (50%) su importi più contenuti, tipici degli investitori retail e dei piccoli investitori istituzionali.

Guida alla scelta: quale detrazione conviene per il tuo investimento

Alla luce del chiarimento ministeriale, pianificare con attenzione la struttura dell’investimento diventa fondamentale. Di seguito uno schema di ragionamento basato su calcoli matematici:

Importo investito Detrazione con 65% Detrazione con 30%
€ 50.000 € 32.500 € 15.000
€ 100.000 € 65.000 € 30.000
€ 150.000 € 65.000 € 45.000
€ 200.000 € 65.000 € 60.000
€ 216.667 € 65.000 € 65.000 ← pareggio
€ 300.000 € 65.000 € 90.000
€ 500.000 € 65.000 € 150.000

Come si evince dalla tabella, esiste un punto di equilibrio intorno ai 216.000 euro: al di sotto, può convenire il 65% (soprattutto per investimenti fino a 100.000 euro); al di sopra, diventa più vantaggiosa la detrazione al 30% sull’intero importo:

  1. fino a 216.667 euro: la scelta è quasi sempre a favore del 65%. Si ottiene il massimo beneficio percentuale e non si “spreca” capienza fiscale.
  2. oltre 216.667 euro: la detrazione al 30% sull’intero importo diventa superiore in valore assoluto. Chi investe cifre importanti trova maggiore convenienza nella via “standard” prevista dall’articolo 29.

La chiarezza arrivata dal MEF nell’autunno 2025 ha eliminato l’incertezza interpretativa, ma ha anche confermato che, per investimenti sopra i centomila euro, è necessaria una scelta strategica consapevole.

Non esiste una risposta univoca: la soluzione ottimale dipende dall’importo che si intende investire, dalla capienza fiscale attuale e prospettica, e dalla strategia di investimento pluriennale.

Prima di sottoscrivere un aumento di capitale in una startup innovativa con importi significativi, è opportuno:

  1. calcolare con precisione il beneficio fiscale nelle due ipotesi
  2. verificare la capienza IRPEF degli anni coinvolti
  3. valutare se strutturare l’investimento in più annualità per ottimizzare le detrazioni
  4. tenere conto della modifica introdotta dalla Legge 193/2024: dal 1° gennaio 2025 la detrazione de-minimis è al 65% (anziché al precedente 50%), riservata alle startup entro il terzo anno di iscrizione al Registro delle Imprese

Per completezza, la detrazione al 30% (art. 29) presenta condizioni specifiche per chi investe in una startup in cui detiene già una partecipazione: in via generale l’agevolazione non spetta ai soci esistenti, salvo che si tratti di investimenti follow-on al ricorrere delle condizioni dell’art. 21, par. 6, del Reg. (UE) n. 651/2014. Tra i requisiti documentali, è inoltre richiesta copia del piano di investimento della startup. Profili che esulano dal focus di questo approfondimento, ma rilevanti nella pianificazione complessiva.

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