La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la cosiddetta rottamazione-quinquies, riferita ai carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023.
La rottamazione prevede lo stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.
La rottamazione-quinquies, a differenza delle rottamazioni precedenti, è circoscritta ai carichi riguardanti:
- imposte derivanti dalle attività di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e di controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) della dichiarazione;
- contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento (in questo caso, salvo posizioni debitorie risalenti, il carico non deriva da ruolo ma da avviso di addebito INPS);
- sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).
Il pagamento può avvenire in massimo 54 rate, spalmate tra il 2026 e il 2035.
I termini sono:
- 30 aprile 2026 – per trasmettere la domanda di rottamazione, indicando il numero di rate in cui dilazionare il debito e impegnandosi a rinunciare ai giudizi in corso;
- 30 giugno 2026 – l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore la liquidazione delle somme;
- 31 luglio 2026 – pagare tutte le somme o la prima rata.
Si decade in caso di omesso o insufficiente pagamento:
- dell’unica rata scadente il 31 luglio 2026;
- di due rate anche non consecutive del piano;
- dell’ultima rata del piano.

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