Iper-ammortamento 2026

19 Gennaio 2026
La Legge di Bilancio 2026 reintroduce l’iper-ammortamento con regole profondamente rinnovate e un percorso di accesso molto più rigoroso rispetto al passato. La bozza del Decreto attuativo MIMIT–MEF prevede una procedura strutturata in tre comunicazioni obbligatorie tramite la piattaforma GSE, con controlli puntuali e tempistiche stringenti. L’articolo analizza l’iter operativo, i criteri temporali per la spettanza del beneficio e il ruolo centrale della documentazione tecnica e contabile. Un approfondimento indispensabile per le imprese che intendono pianificare correttamente gli investimenti 4.0 ed energetici senza rischiare la perdita dell’agevolazione.

Con l’entrata a regime delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), il panorama degli incentivi si arricchisce di un rinnovato iper-ammortamento.

La recente bozza del Decreto Ministeriale attuativo, trasmessa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), introduce un percorso d’accesso rigoroso, basato sulla piattaforma informatica del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

Comprendere questo iter è essenziale per non perdere il beneficio.

A differenza dei regimi passati, più “automatici” nella loro applicazione contabile, il nuovo iperammortamento richiede una partecipazione attiva e documentata sin dalle prime fasi dell’investimento.

La bozza del decreto delinea una procedura in tre step obbligatori:

  1. comunicazione preventiva: da trasmettere per ciascuna struttura produttiva. Serve a “prenotare” le risorse e a descrivere il progetto di investimento;
  2. comunicazione di conferma: da inviare entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo del GSE. Qui l’impresa deve dimostrare di aver versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione, fornendo i dati identificativi delle fatture;
  3. comunicazione di completamento: da trasmettere entro il 15 novembre 2028. È l’atto finale che certifica la chiusura dell’investimento e il possesso di tutta la documentazione tecnica e contabile.

Il GSE avrà un ruolo di “controllore attivo”: entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni, risponderà con l’esito delle verifiche o con una richiesta di integrazioni (da fornire in ulteriori 10 giorni).

Il profilo temporale è critico per la spettanza del beneficio. La normativa stabilisce criteri diversi a seconda della natura dei beni:

  • Beni materiali e immateriali 4.0: si segue la regola generale dell’art. 109 del TUIR (consegna o spedizione per i mobili, data dell’atto per gli immobili o data di ultimazione per gli appalti);
  • Beni per l’autoproduzione di energia: il completamento coincide con la data di fine lavori degli impianti (ad esempio, impianti fotovoltaici o sistemi di accumulo);
  • Investimenti multi-bene: in caso di progetti complessi, la data di riferimento è quella dell’ultimo investimento effettuato tra quelli che compongono la comunicazione di conferma.

Per beneficiare dell’iperammortamento 2026 l’impresa deve dotarsi di un kit documentale robusto, che include:

  • La perizia tecnica asseverata: per gli investimenti superiori a 300.000 euro, è obbligatoria una perizia asseverata rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti all’albo. La perizia deve attestare non solo le caratteristiche tecniche dei beni (Allegati IV e V della L. 199/2025) e l’interconnessione, ma anche il rispetto dei requisiti energetici per gli impianti di autoconsumo. Sotto la soglia dei 300.000 euro, resta valida la dichiarazione del legale rappresentante.
  • Il certificato di origine: una novità di forte rilievo geopolitico e industriale riguarda l’origine dei beni. Per i beni materiali, occorre un certificato della Camera di Commercio (o dichiarazione del produttore) che attesti l’origine UE o SEE (Spazio Economico Europeo).

Per il software, la disciplina è ancora più stringente:

  • almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo deve essere riconducibile a soggetti residenti stabilmente nel territorio UE/SEE;
  • il produttore deve indicare le sedi di scrittura del codice, testing e debugging, garantendo che lo sviluppo sostanziale sia avvenuto in Europa.

È infine richiesta una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa.

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