Rimborsi spese analitici fuori dai compensi dal 2025

7 Novembre 2025
Dal 1° gennaio 2025 cambia il trattamento fiscale dei rimborsi spese analitici dei professionisti: le somme ricevute per spese sostenute in nome e per conto del cliente non concorrono più a formare il reddito imponibile (art. 54 TUIR). La novità, particolarmente favorevole ai forfettari, riduce la base imponibile e incide anche sulle soglie di accesso e permanenza nel regime agevolato, poiché tali rimborsi non sono più considerati compensi. Restano invece imponibili i rimborsi forfettari, che non presentano documentazione analitica delle spese.

A partire dal 1° gennaio 2025 è cambiato radicalmente il trattamento dei rimborsi spese per i professionisti, con un impatto particolarmente positivo per chi opera in regime forfettario.

La modifica chiave è contenuta nell’articolo 54 del TUIR che stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, le somme percepite da un professionista come rimborso per spese sostenute in nome e per conto del cliente non concorrono più a formare il reddito imponibile.

I benefici per i professionisti, e in particolare per quelli in regime forfettario, sono due:

  • il primo è che poiché i rimborsi analitici sono esclusi dal calcolo dei compensi, la base imponibile forfettaria si riduce e questo si traduce in un risparmio d’imposta diretto.
  • il secondo riguarda le soglie di accesso e permanenza nel regime forfettario. Poiché i rimborsi spese analitici non sono più qualificabili come “compensi”, si ritiene che non debbano più essere inclusi nel conteggioper la verifica delle soglie (000 euro per rimanere nel regime nell’anno successivo e 100.000 euro per non essere esclusi immediatamente dal regime in corso d’anno).

ATTENZIONE però, perché il principio vale solo per i rimborsi analitici, ovvero quelli in cui la spesa viene addebitata analiticamente al cliente per il suo importo esatto e documentato. Non si applica ai rimborsi forfettari che continuano ad essere considerati compensi.

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